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Agricoltori e commercianti: le opportunità dell’agricoltura multifunzionale

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Scritto da Luigi Pisoni   
Venerdì 12 Giugno 2009 21:45
Oggigiorno in Italia, grazie al decreto legislativo n. 228 del 2001 (cosiddetta legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo) qualsiasi agricoltore può dedicarsi sistematicamente alla trasformazione agroindustriale dei propri prodotti, conservando la qualifica di imprenditore agricolo e i relativi benefici.

Oltre che nel territorio degli industriali l’agricoltore può però compiere incursioni - legittimamente – anche nel campo dei commercianti: la legge lo autorizza infatti, entro certi limiti, a svolgere attività di vendita di prodotti agroalimentari non propri. Quest’opportunità rappresenta un’estensione della facoltà dell’agricoltore di effettuare la vendita diretta dei propri prodotti. Supponiamo che un produttore di mele e pere venda abitualmente al mercato o nel proprio spaccio aziendale la frutta che egli stesso produce. Accanto a questa, in virtù delle norme contenute nella legge n. 296/2006 (si tratta della finanziaria per il 2007), potrà vendere anche frutta acquistata da altri e non appartenente alla gamma dei propri prodotti aziendali, perfino banane e frutta esotica.

Il tutto a due condizioni: che paghi regolarmente le tasse sui guadagni derivanti da questi prodotti “integrativi” (si tratta infatti di entrate che non si possono ricomprendere nel reddito agrario forfetario) e che il volume di vendite supplementare così realizzato sia inferiore a quello generato dalla vendita dei prodotti aziendali. In altre parole, il fatturato derivante dai prodotti dell’agricoltore deve sempre essere prevalente rispetto a quello derivante dal commercio agroalimentare. Rispettando queste condizioni, l’agricoltore può essere un pò anche commerciante senza però perdere i benefici derivanti dalla propria condizione di imprenditore agricolo e senza sottostare a tutti gli oneri che gravano sulle imprese commerciali.

La normativa che ho richiamato potrebbe essere modificata in qualsiasi momento da una nuova legge nazionale, ma quel che appare ben assimilato dal nostro ordinamento è il seguente concetto di fondo: all’agricoltore è consentito espandere le proprie possibilità di reddito operando anche nelle fasi industriali e commerciale della filiera agroalimentare e non solo in quella agricola in senso stretto.

 

Luigi Pisoni


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