Stima dei danni da grandine sull’uva da vino: calcolo del danno di qualità mediante l’interpolazione |
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| Scritto da Patrizio Dal Cero | ||||||||||||||||||||
| Domenica 14 Agosto 2011 12:38 | ||||||||||||||||||||
Accertate le condizioni contrattuali d’Assicurazione quali la tipologia di qualità[1], costatata la decorrenza[2] da cui si applica il cosiddetto “premio di qualità” e determinato il danno quantitativo causato dalla grandine sull’uva da vino, il perito estimatore dovrà indicare la percentuale di danno di qualità.Nelle Condizioni Generali d’Assicurazione, il danno di qualità è convenzionalmente indicato a intervalli di danno quantitativo (v. tab. cod. 902) per cui il perito si trova nella necessità di interpolare i dati mancanti. La procedura matematicamente corretta, che consente al perito estimatore di determinare il danno di qualità non riportato nell’apposita tabella convenzionale, è quella dell’interpolazione lineare. Per ricavare, attraverso l'interpolazione lineare, la percentuale di danno di qualità QX, incognita, corrispondente a un determinato danno di quantità DX compreso tra i due danni D1 immediatamente più basso e D2 immediatamente più alto cui corrispondono rispettivamente le due percentuali di danno qualitativo Q1 e Q2, si procede come segue: D1 = % di danno di quantità immediatamente inferiore D2 = % di danno di quantità immediatamente superiore DX = % di danno di quantità risultante dalla perizia Q1 = % di danno di qualità concernente un danno quantitativo D1 Q2 = % di danno di qualità concernente un danno quantitativo D2 DX = % di danno di qualità incognita
La formula dell’interpolazione lineare è la seguente:
QX = Q1 + (Q2 – Q1) x [(DX – D1) / (D2 – D1)]
Supponiamo, per esempio, di dover applicare la seguente tabella convenzionale [uva da vino, danno di qualità extra (cod. 902)]:
Ipotizziamo che il perito grandine stimi un danno di perdita di quantità causato dalla grandine pari al 27%, la % di danno di qualità sul prodotto residuo è calcolata per interpolazione lineare. Applicando la formula dell’interpolazione lineare su esposta, abbiamo: QX = 19 + (29 – 19) [(27 – 20) / (30 – 20)] = 26 La % di danno di qualità sul prodotto residuo è pari al 26% per cui il danno liquidato sarà: 1) % perdita di quantità = 27% 2) % perdita di qualità[3] = 26% x 0,73 = 18,98 che si arrotonda a 19% Totale liquidato = 27% + 19% = 46%
Appunti di lavoro Patrizio Dal Cero [1] Tabella di qualità cod. 502 (uva da vino), tabella di qualità cod. 902 (uva da vino qualità extra), ecc. [2] La garanzia decorre dalle ore 12.00 del 20 giugno per l’Italia centrale, meridionale e le isole e per l’Italia settentrionale ma, per quest’ultima, limitatamente solamente alle varietà precoci quali Brachetto, Chardonnay, Cortese, Dolcetto, Moscato bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Sauvignon, Tocai, Traminer aromatico mentre per tutte le altre varietà, la qualità scatta alle ore 12.00 del 01 luglio. [3] La perdita di qualità va calcolato sul residuo della produzione che nel nostro caso è pari al 73%. Il danno di qualità calcolato in misura del 26% dovrà essere riferito per la quantità di prodotto residuo che è pari al 73%. In definitiva, la perdita di qualità è del 19% (= 26% x 0,73). |
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